Il quesito che pone è particolare in quanto bisognerebbe chiarirsi bene di quale disabilità si parla:
fisica, psichica o entrambe.
Per una disabilità fisica credo che non ci sia nessuna differenza nella formazione dell'alunno in vista dell'alternanza scuola lavoro. E' una formazione teorica che si conclude con il questionario di apprendimento. Il problema è la successiva collocazione in azienda/uffici dove necessariamente dovrebbe essere impartita dall'Ente che ospita lo studente una informazione/formazione specifica e personale non quantizzabile in numero di ore, circa la procedura da seguire in caso di emergenza.
Nel caso di una disabilità psichica, invece, bisognerebbe curvare contenuti e metodologia alle reali capacità di apprendimento dell'alunno e comunque non andare oltre un rischio basso anche perchè l'inserimento in azienda/ente dovrebbe essere di tipo personalizzato alla specifica disabilità.
Nel caso invece di un alunno che segue un percorso personalizzato al di sotto degli obbiettivi minimi finalizzato perciò al conseguimento di un attestato di competenze e non al conseguimento del diploma finale, allora anche l'obbligatorietà delle 200/400 ore di stage decade. Tutto è ritagliato sul piano personalizzato dell'allievo e può non essere necessaria una formazione specifica per ore e contenuti descritti dall'Accordo Stato Regioni del 11.12.2011.
fisica, psichica o entrambe.
Per una disabilità fisica credo che non ci sia nessuna differenza nella formazione dell'alunno in vista dell'alternanza scuola lavoro. E' una formazione teorica che si conclude con il questionario di apprendimento. Il problema è la successiva collocazione in azienda/uffici dove necessariamente dovrebbe essere impartita dall'Ente che ospita lo studente una informazione/formazione specifica e personale non quantizzabile in numero di ore, circa la procedura da seguire in caso di emergenza.
Nel caso di una disabilità psichica, invece, bisognerebbe curvare contenuti e metodologia alle reali capacità di apprendimento dell'alunno e comunque non andare oltre un rischio basso anche perchè l'inserimento in azienda/ente dovrebbe essere di tipo personalizzato alla specifica disabilità.
Nel caso invece di un alunno che segue un percorso personalizzato al di sotto degli obbiettivi minimi finalizzato perciò al conseguimento di un attestato di competenze e non al conseguimento del diploma finale, allora anche l'obbligatorietà delle 200/400 ore di stage decade. Tutto è ritagliato sul piano personalizzato dell'allievo e può non essere necessaria una formazione specifica per ore e contenuti descritti dall'Accordo Stato Regioni del 11.12.2011.